Per l’invio di reclami e richieste di informazioni l’utente può rivolgersi a:
Bioenergiegenossenschaft St. Valentin
Rautweg 21, 39027 St. Valentin a.d.Haide
Tel. 800 035 432
info@best.bz.it
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Ai sensi del RQCT (allegato A della delibera ARERA n. 661/2018/R/tlr del 11 dicembre 2018) dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ARERA, in qualità di esercente siamo obbligati a rispettare i seguenti standard di qualità commerciale:
STANDARD SPECIFICI |
Livello standard |
Grado di rispetto nell’anno 2021 | |
Tempo massimo per esecuzione di lavori semplici |
È il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento da parte dell’esercente dell’accettazione del preventivo comunicata dal richiedente e la data di completamento dei lavori semplici richiesti. |
15 gg lavorativi |
100% |
Tempo massimo per esecuzione di lavori complessi |
È la data, concordata tra esercente e richiedente, entro la quale l’esercente si impegna a completare i lavori complessi richiesti. |
entro la data concordata |
100% |
Tempo massimo di riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità |
È il tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte dell’esercente il servizio dell’attestazione di avvenuto pagamento delle somme dovute dall’utente moroso e la data di effettiva riattivazione della fornitura |
2 gg feriali |
100% |
Tempo massimo di disattivazione della fornitura su richiesta dell'utente |
È il tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte dell’esercente della richiesta di disattivazione della fornitura presentata dall’utente e la data di effettiva disattivazione |
5 gg lavorativi |
100% |
Tempo ultimo per l’esecuzione dello scollegamento dalla rete richiesto dall’utente |
È la data, concordata tra esercente ed utente, entro la quale l’esercente si impegna a completare lo scollegamento dalla rete. |
entro la data concordata |
100% |
Tempo massimo di risposta
|
È il tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte dell’esercente del reclamo scritto del richiedente e la data di messa a disposizione a quest’ultimo da parte dell’esercente della risposta motivata scritta |
30 gg solari |
100% |
STANDARD GENERALI |
Livello standard |
Grado di rispetto nell’anno 2021 | |
Percentuale minima di preventivazioni per lavori semplici messi a disposizione entro il tempo massimo di dieci (10)
|
Il tempo di preventivazione per l’esecuzione di lavori è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte dell’esercente della richiesta di preventivo del richiedente e la data di messa a disposizione del preventivo al richiedente |
90% |
100% |
Percentuale minima di preventivazioni
|
Il tempo di preventivazione per l’esecuzione di lavori è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte dell’esercente della richiesta di preventivo del richiedente e la data di messa a disposizione del preventivo al richiedente |
90% |
100% |
INDENNIZZI AUTOMATICI
In caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità commerciale indicati, l’esercente deve accreditare all’utente un indennizzo automatico secondo le condizioni previste dal RQCT.
L’indennizzo automatico base corrisponde a 30 Euro per prestazioni richieste da utenti di minori dimensioni (con una potenza contrattuale non superiore a 50 kW) e a 70 Euro per prestazioni richieste da utenti di medie dimensioni (con potenza contrattuale superiore a 50 kW e non superiore a 350 kW). Solo nel caso di risposta motivata a reclamo scritto di un utente l’indennizzo automatico base corrisponde sempre a 30 Euro.
L’indennizzo base è crescente in relazione al ritardo nell’esecuzione della prestazione come indicato di seguito:
-
se l’esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard a cui si riferisce la prestazione o, nei casi di lavori complessi o dello scollegamento, entro 45 giorni solari dal termine ultimo concordato per l’esecuzione della prestazione, è corrisposto l’indennizzo automatico base;
-
se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard cui si riferisce la prestazione,
ma entro un tempo triplo o, nei casi di lavori complessi o dello scollegamento, oltre i 45 giorni solari ma entro 90 giorni solari dal termine ultimo concordato per l’esecuzione della prestazione, è corrisposto il doppio dell’indennizzo automatico base; -
se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard cui si riferisce la prestazione o, nei casi di lavori complessi o dello scollegamento, oltre i 90 giorni solari dal termine ultimo concordato per l’esecuzione della prestazione, è corrisposto il triplo dell’indennizzo automatico base.
L’indennizzo verrà accreditato all’utente attraverso detrazione dall’importo addebitato nel primo documento di fatturazione utile. La corresponsione dell’indennizzo automatico non esclude la possibilità di richiedere nelle opportune sedi il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore subìto.
STANDARD SPECIFICI DI QUALITA DEL SERVIZIO TELECALORE RELATIVI ALLA MISURA AI SENSI DEL TIMT
Ai sensi del TIMT (Allegato A, Delibera ARERA 17 novembre 2020, 478/2020/R/tlr e s.m.i.) dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ARERA, in qualità di esercente siamo obbligati a rispettare i seguenti standard di qualità commerciale relativi alla misura:
Indicatore | Standard specifico | Grado di rispetto nell’anno 2021 |
Tempo di intervento per la verifica del misuratore di cui all’Articolo 13 TIMT | Tempo massimo di 15 (quindici) giorni lavorativi |
100% |
Tempo di comunicazione dell’esito della verifica del misuratore di cui all’Articolo 14 TIMT | Tempo massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi, se effettuata in loco |
100% |
Tempo di comunicazione dell’esito della verifica del misuratore di cui all’Articolo 14 TIMT | Tempo massimo di 30 (trenta) giorni lavorativi, se non effettuata in loco |
100% |
Tempo di sostituzione del misuratore guasto o malfunzionante di cui all’Articolo 15 TIMT | Tempo massimo di 15 (quindici) giorni lavorativi |
100% |
Indennizzi automatici ai sensi del TIMT relativo alla misura
In caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità definiti all’Articolo 18 del TIMT, l’esercente corrisponde all’utente, in occasione del primo documento di fatturazione utile, un indennizzo automatico base pari a:
a) trenta (30) euro, per prestazioni richieste da utenti di minori dimensioni (con una potenza contrattualizzata o convenzionale non superiore a 50 kW);
b) settanta (70) euro, per prestazioni richieste da utenti di medie dimensioni (con potenza contrattualizzata o convenzionale superiore a 50 kW e non superiore a 350 kW).
Tali indennizzi automatici base sono crescenti in relazione al ritardo nell’esecuzione della prestazione come indicato di seguito:
a) se l’esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard a cui si riferisce la prestazione, è corrisposto l’indennizzo automatico base;
b) se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard cui si riferisce la prestazione, ma entro un tempo triplo, è corrisposto il doppio dell’indennizzo automatico base;
c) se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard cui si riferisce la prestazione è corrisposto il triplo dell’indennizzo automatico base.
L’esercente non è tenuto a corrispondere l’indennizzo automatico qualora il mancato rispetto degli standard specifici di qualità sia riconducibile a una delle seguenti cause: a) cause di forza maggiore, intese come atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall’autorità competente, scioperi indetti senza il preavviso previsto dalla legge, mancato ottenimento di atti autorizzativi; b) cause imputabili all’utente o a terzi, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi.
L’esercente, nei casi in cui l’utente risulti moroso, sospende l’erogazione dell’indennizzo automatico fino al pagamento delle somme dovute.
SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO
Il servizio di pronto intervento per le segnalazioni di dispersioni di acqua o vapore dalla rete, irregolarità o interruzioni nella fornitura è gratuito e attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno: 800 035 432
REALIZZAZIONE DEGLI ALLACCIAMENTI
Il Cliente può presentare la richiesta di allacciamento o di preventivazione dell’allacciamento attraverso le seguenti modalità: invio della richiesta tramite posta , posta elettronica, sito internet, compilando un apposito modulo accessibile anche tramite il sito internet dell’esercente e presso eventuali sportelli fisici.
Informazioni generali in merito alle modalità di realizzazione degli allacciamenti
1. le attività che sono eseguite dal gestore e risultano incluse nel corrispettivo di allacciamento: Fornitura e posa delle tubazioni fino al punto di consegna e fornitura e installazione dello scambiatore di calore.
2. le attività che sono eseguite dal gestore solo su richiesta dell’utente e che non sono incluse nel corrispettivo di allacciamento:
Tutti i lavori e forniture per la connessione della rete dell’utente allo scambiatore di calore.
3. le attività che sono sempre in capo all’utente:
Autorizzazioni e permessi per la posa delle tubazioni.
4. i criteri di determinazione dei corrispettivi di allacciamento, qualora vengano applicati dei corrispettivi di allacciamento a forfait:
Offerta in base agli preventivi ricevuti per i lavori in oggetto.
5. eventuali sconti o esenzioni dal pagamento dei corrispettivi di allacciamento applicabili alla generalità degli utenti e le relative modalità applicative: non previste
Il Cliente può presentare la richiesta di disattivazione della fornitura o di scollegamento della rete attraverso le seguenti modalità: invio della richiesta tramite posta , posta elettronica, sito internet, o tramite eventuale sportello fisico resto disponibile dall’esercente, compilando un apposito modulo accessibile anche sul sito internet dell’esercente e presso lo sportello fisico.
Attività previste in caso di disattivazione della fornitura, di cui al comma 10.1 del TUAR:
a) chiusura delle valvole di intercettazione della sottostazione di utenza e loro piombatura
b) effettuazione della lettura di cessazione
c) emissione della fattura di chiusura del rapporto contrattuale, sulla base della lettura di cui alla precedente lettera b).
Attività previste in caso di scollegamento dalla rete, di cui ai commi 10.1 e 11.1 del TUAR:
a) chiusura delle valvole di intercettazione della sottostazione di utenza e loro piombatura
b) effettuazione della lettura di cessazione
c) emissione della fattura di chiusura del rapporto contrattuale, sulla base della lettura di cui alla precedente lettera b).
d) rimozione del gruppo di misura e delle altre componenti della sottostazione d’utenza nei casi in cui queste siano di proprietà del gestore
e) presentazione di un’offerta per la rimozione delle ulteriori componenti della sottostazione d’utenza, qualora il contratto di fornitura preveda che queste siano di proprietà dell’utente
f) disalimentazione di apparecchiature elettriche facenti parte dell’impianto di allacciamento
g) intercettazione del circuito idraulico di allacciamento a monte della proprietà privata dell’utente, ove tale circuito non serva altri utenti
Non sono previsti corrispettivi o altri oneri per la disattivazione della fornitura e lo scollegamento dalla rete, ad eccezione dell’eventuale corrispettivo di salvaguardia.
Inoltre non sono previsti vincoli temporali al recesso fatto salvo il periodo di preavviso di un mese.
L’utente ha diritto di recedere dal contratto di fornitura del servizio di teleriscaldamento in qualunque momento, con un periodo di preavviso di un mese. L’utente esercita tale diritto presentando all’esercente una richiesta di disattivazione della fornitura oppure presentando una richiesta di scollegamento dalla rete.
Nel caso in cui il recesso avvenga prima della naturale scadenza del contratto, all’utente potrà essere addebitato un corrispettivo di salvaguardia a copertura dei costi di allacciamento. Il corrispettivo di salvaguardia è calcolato secondo i criteri di cui all’art. 9.2 del TUAR (Allegato A alla deliberazione ARERA 18 gennaio 2018, 24/2018/R).*
* L’ammontare del corrispettivo di salvaguardia applicabile è determinato in funzione del momento in cui avviene il recesso.
Il corrispettivo di salvaguardia applicabile all’utente è pari a:
a) nel caso di utente residenziale domestico, diverso da un utente socio della società cooperativa che gli fornisce l’energia termica, alla differenza tra il costo di realizzazione dell’allacciamento, al netto di eventuali contributi pubblici, e il corrispettivo applicato all’utente per la realizzazione dello stesso;
b) in tutti i casi diversi dalla precedente lettera a), alla differenza tra il costo di realizzazione dell’allacciamento, di estensione e/o potenziamento della rete e di ogni altra opera necessaria per fornire l’energia termica all’utente, al netto di eventuali contributi pubblici, e il corrispettivo totale applicato all’utente.
Il corrispettivo di salvaguardia viene applicato per: i) 5 anni per un utente residenziale, sia domestico sia non domestico, diverso da un utente socio della società cooperativa che gli fornisce energia termica; ii) 10 anni, per gli utenti diversi da quelli di cui alla precedente lettera i).
PREZZI
tipologia di prezzo: monomia
comuni nei quali si applica: Curon (BZ)
frequenza temporale di aggiornamento dei prezzi: il prezzo verrà rideterminato periodicamente dal Consiglio d’amministrazione, tenuto conto di tutti i costi, di qualsiasi natura essi siano. La variazione dei prezzi sarà in ogni caso comunicata preventivamente per iscritto al cliente.
componenti del prezzo:
soci
0,098 € per kWh consumo energia termica, detratta la carbon tax (0,0219 € / kWh) ed IVA esclusa
non soci
0,113 € per kWh consumo energia termica, detratta la carbon tax (0,0219 € / kWh) ed IVA esclusa
tipologia di fornitura: riscaldamento; fornitura di acqua calda igienico sanitaria.
tipologia di utilizzo: residenziale, terziario, industriale.